Per. Ind. Loris Batacchio
<lorisbatacchio@dentroefuori.it>
sabato
18 agosto 2001 15.07
it.lavoro.professioni
[PERITI-INDUSTRIALI]
Nuovo regolamento per l'accesso alle professioni - commento
Il testo, pubblicato ieri in GU, è disponibile su:
http://asprd.ipzs.it/atto?datagu=2001-08-17&redaz=001G0373&numgu=190&progpag
=1&sw1=0&numprov=328
Premesso che concordo con la succinta, ma efficace analisi critica di
Adespotos, quali saranno le differenze con un nostro concorrente diretto a
partire dal 1° settembre 2001, ovvero:
tra un ingegnere civile e ambientale iunior
e
un perito industriale laureato e non in edilizia
ma anche tra
un ingegnere industriale iunior
e
un perito industriale laureato e non settore meccanico-elettrico ed affino
COMPETENZE INGEGNERE CIVILE ED AMBIENTALE IUNIOR:
art. 46, comma 3 a) del DPR 328/2001
a) per il settore "ingegneria civile e
ambientale":
1) le attivita' basate
sull'applicazione delle scienze, volte
al concorso e alla collaborazione alle attivita' di
progettazione,
direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le
opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei
lavori, la vigilanza, la
contabilita' e la liquidazione
relative a costruzioni civili
semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti
e strumentali sull'edilizia attuale e
storica e i rilievi geometrici di qualunque natura...
COMPETENZE PERITO INDUSTRIALE (LAUREATO E NON) SETTORE EDILE:
art. 16, comma b) del RDL 275/29
b) dai periti edili anche la progettazione e
direzione di modeste
costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme
legislative, nonchè la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di
costruzione...
DIFFERENZA RISCONTRATA: incomprensibile e squisitamente terminologica tra il
"semplice" e il "modesto". Tuttavia i periti industriali
edili vantano il
"senza pregiudizio..." (...?).
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COMPETENZE INGEGNERE INDUSTRIALE:
art. 46, comma 3 b) del DPR 328/2001
b) per il settore "ingegneria industriale":
1) le attivita' basate
sull'applicazione delle scienze, volte
al concorso e alla collaborazione alle attivita' di
progettazione,
direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese
le opere pubbliche;
2) i rilievi diretti
e strumentali di parametri tecnici
afferenti macchine e impianti;
3) le
attivita' che implicano l'uso
di metodologie
standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo
di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e
di sistemi, nonche' di sistemi e processi di tipologia
semplice o
ripetitiva...
COMPETENZE PERITO INDUSTRIALE (LAUREATO E NON) SETTORE meccanico-elettrico
ed affine:
art. 16, comma d) del RDL 275/29
d) dai periti meccanici elettricisti ed affini la
progettazione, la
direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed
installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedono la conoscenza
del calcolo infinitesimale...
DIFFERENZA RISCONTRATA: incomprensibile e squisitamente terminologica tra il
"semplice" e il "non richiedono la conoscenza del calcolo
infinitesimale".
Tuttavia i periti industriali meccanici-elettrici ed affini sono etichettati
a torto ancora oggi della NON CONOSCENZA del calcolo infinitesimale.
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COMPETENZE INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE:
art. 46, comma 3 c) del DPR 328/2001
c) per il settore "ingegneria dell'informazione":
1) le attivita' basate
sull'applicazione delle scienze, volte
al concorso e alla collaborazione alle attivita' di
progettazione,
direzione lavori, stima e collaudo di
impianti e di sistemi
elettronici, di automazioni e di
generazione, trasmissione ed
elaborazione delle informazioni;
2) i rilievi diretti
e strumentali di parametri tecnici
afferenti impianti e sistemi elettronici;
3) le
attivita' che implicano l'uso
di metodologie
standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo
di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici,
di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle
informazioni, nonche' di sistemi e processi di tipologia semplice o
ripetitiva.
COMPETENZE PERITO INDUSTRIALE (LAUREATO E NON) SETTORE DELL'INFORMAZIONE
(Non prevista dalla vigente regolamentazione e rientrante -a tutt'oggi-
nell'ambito meccanico-elettrico ed affine)
art. 16, comma d) del RDL 275
d) dai periti meccanici elettricisti ed affini la
progettazione, la
direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed
installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedono la conoscenza
del calcolo infinitesimale...
DIFFERENZA RISCONTRATA: incomprensibile e squisitamente terminologica tra il
"semplice" e il "non richiedono la conoscenza del calcolo
infinitesimale".
Tuttavia i periti industriali meccanici-elettrici ed affini sono etichettati
a torto ancora oggi della NON CONOSCENZA del calcolo infinitesimale.
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COMPETENZE CHIMICI (sezione A e sezione B):
art. 36, comma 3 c) del DPR 328/2001
2. Formano oggetto dell'attivita'
professionale degli iscritti
nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite
dalla vigente normativa, le attivita'
che implicano l'uso di
metodologie standardizzate, quali:
a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte
alla
determinazione della composizione qualitativa o quantitativa
della
materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo
procedure standardizzate da indicare
nel certificato (metodi
ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);
b) direzione di laboratori chimici
la cui attivita' consiste
nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);
c) consulenze e pareri in materia di chimica
pura ed applicata;
interventi sulla produzione di attivita'
industriali chimiche e
merceologiche;
d) inventari e consegne di impianti industriali
per gli aspetti
chimici, impianti pilota, laboratori chimici,
prodotti lavorati,
prodotti semilavorati e merci in genere;
e) consulenze per l'implementazione o il miglioramento di
sistemi
di qualita' aziendali per
gli aspetti chimici nonche' il
conseguimento di certificazioni o dichiarazioni
di conformita';
giudizi sulla qualita' di merci o prodotti e interventi allo scopo di
migliorare la qualita' o eliminarne i difetti;
f) assunzione della responsabilita'
tecnica di impianti di
produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas
tossici, ecc; trattamenti di
demetallizzazione dei vini con
ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto
dal decreto del
Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con Ministro della
sanita', del 5 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
236 del 1967;
g) consulenze e pareri in
materia di prevenzione incendi;
conseguimento delle certificazioni ed
autorizzazioni di cui alla
legge 7 dicembre 1984, n. 818, e decreto ministeriale 25 marzo 1985,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 95
del 22 aprile 1985;
h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990,
n. 46;
i) consulenze in materia di
sicurezza e igiene sul lavoro,
relativamente agi aspetti chimici; assunzione di
responsabilita'
quale responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626;
l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento
elettromagnetico;
m) accertamenti e verifiche su navi relativamente
agli aspetti
chimici; rilascio di certificato di non pericolosita' per le navi;
n) indagini e analisi chimiche relative
alla conservazione dei
beni culturali e ambientali...
COMPETENZE PERITO INDUSTRIALE (LAUREATO E NON) SETTORE CHIMICO (Non prevista
dalla vigente regolamentazione e rientrante -a tutt'oggi- nell'ambito
meccanico-elettrico ed affine)
art. 16, comma d) del RDL 275
d) dai periti meccanici elettricisti ed affini la
progettazione, la
direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed
installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedono la conoscenza
del calcolo infinitesimale...
DIFFERENZA RISCONTRATA: I chimici hanno usato questa occasione per rifarsi
egregiamente, ai danni di ingegneri e periti industriali, le proprie
competenze, specialmente nel campo degli impianti tecnologici e nel rilievo
fonometrico e elettromagnetico. Complimenti a entrambi i consigli Nazionali
(ingegneri e periti industriali) per essersi fatti beffare in un modo così
elegante.
ULTERIORE CONSIDERAZIONE
Gli ingegneri si sono dati un taglio alla loro polivalenza, fatta eccezione
a chi polivalente lo era già a patto che dichiari di optare per i tre
settori di attività (civile, industriale o dell'informazione).
Chi si abilita all'esercizio della professione di ingegnere dopo l'1
settembre 2001 può optare SOLO per il settore in cui rientra la sua laurea.
CURIOSITA'
Chi conseguirà la nuova laurea triennale (L) ad esempio in ingegneria
edilizia e infrastrutture potrà decidere dove abilitarsi e in quale albo
iscriversi, ovvero:
Sezione B ALBO INGEGNERI iuniores
Albo PERITI INDUSTRIALI Settore edile
Albo GEOMETRI
Naturalmente, nel caso solo caso in cui egli decida di abilitarsi alla
professione di ingegnere ionior (sezione B) potrà usare il titolo di
ingegnere, altrimenti dovrà utilizzare quello di PERITO INDUSTRIALE LAUREATO
o GEOMETRA LAUREATO.
Questa non è una barzelletta, ma il contenuto di questo DPR che bada, come
sempre gli italiani fanno, ALLA FORMA e non ALLA SOSTANZA delle cose.
Chissà cosa ne pensano il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e i
sindacati di categoria.....?
Forse sono io troppo polemico...