Per. Ind. Loris Batacchio <lorisbatacchio@dentroefuori.it>

sabato 18 agosto 2001 15.07

it.lavoro.professioni

[PERITI-INDUSTRIALI] Nuovo regolamento per l'accesso alle professioni - commento

 

Il testo, pubblicato ieri in GU, è disponibile su:

http://asprd.ipzs.it/atto?datagu=2001-08-17&redaz=001G0373&numgu=190&progpag
=1&sw1=0&numprov=328

Premesso che concordo con la succinta, ma efficace analisi critica di
Adespotos, quali saranno le differenze con un nostro concorrente diretto a
partire dal 1° settembre 2001, ovvero:
tra un ingegnere civile e ambientale iunior
e
un perito industriale laureato e non in edilizia

ma anche tra

un ingegnere industriale iunior
e
un perito industriale laureato e non settore meccanico-elettrico ed affino

COMPETENZE INGEGNERE CIVILE ED AMBIENTALE IUNIOR:
art. 46, comma 3 a) del DPR 328/2001
    a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":
      1)  le  attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte
al  concorso  e  alla collaborazione alle attivita' di progettazione,
direzione  dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le
opere pubbliche;
      2)  la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la
contabilita'   e   la  liquidazione  relative  a  costruzioni  civili
semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
      3)  i  rilievi  diretti  e  strumentali sull'edilizia attuale e
storica e i rilievi geometrici di qualunque natura...

COMPETENZE PERITO INDUSTRIALE (LAUREATO E NON) SETTORE EDILE:
art. 16, comma b) del RDL 275/29
      b) dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste
costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme
legislative, nonchè la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di
costruzione...


DIFFERENZA RISCONTRATA: incomprensibile e squisitamente terminologica tra il
"semplice" e il "modesto". Tuttavia i periti industriali edili vantano il
"senza pregiudizio..." (...?).

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COMPETENZE INGEGNERE INDUSTRIALE:
art. 46, comma 3 b) del DPR 328/2001

    b) per il settore "ingegneria industriale":
      1)  le  attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte
al  concorso  e  alla collaborazione alle attivita' di progettazione,
direzione  lavori,  stima e collaudo di macchine e impianti, comprese
le opere pubbliche;
      2)  i  rilievi  diretti  e  strumentali  di  parametri  tecnici
afferenti macchine e impianti;
      3)   le   attivita'   che   implicano   l'uso   di  metodologie
standardizzate,  quali  la progettazione, direzione lavori e collaudo
di  singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e
di  sistemi,  nonche'  di  sistemi e processi di tipologia semplice o
ripetitiva...

COMPETENZE PERITO INDUSTRIALE (LAUREATO E NON) SETTORE meccanico-elettrico
ed affine:
art. 16, comma d) del RDL 275/29

     d) dai periti meccanici elettricisti ed affini la progettazione, la
direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed
installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedono la conoscenza
del calcolo infinitesimale...

DIFFERENZA RISCONTRATA: incomprensibile e squisitamente terminologica tra il
"semplice" e il "non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale".
Tuttavia i periti industriali meccanici-elettrici ed affini sono etichettati
a torto ancora oggi della NON CONOSCENZA del calcolo infinitesimale.

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COMPETENZE INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE:
art. 46, comma 3 c) del DPR 328/2001

    c) per il settore "ingegneria dell'informazione":
      1)  le  attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte
al  concorso  e  alla collaborazione alle attivita' di progettazione,
direzione   lavori,  stima  e  collaudo  di  impianti  e  di  sistemi
elettronici,   di  automazioni  e  di  generazione,  trasmissione  ed
elaborazione delle informazioni;
      2)  i  rilievi  diretti  e  strumentali  di  parametri  tecnici
afferenti impianti e sistemi elettronici;
      3)   le   attivita'   che   implicano   l'uso   di  metodologie
standardizzate,  quali  la progettazione, direzione lavori e collaudo
di  singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici,
di  automazione  e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle
informazioni,  nonche'  di sistemi e processi di tipologia semplice o
ripetitiva.


COMPETENZE PERITO INDUSTRIALE (LAUREATO E NON) SETTORE DELL'INFORMAZIONE
(Non prevista dalla vigente regolamentazione e rientrante -a tutt'oggi-
nell'ambito meccanico-elettrico ed affine)
art. 16, comma d) del RDL 275

     d) dai periti meccanici elettricisti ed affini la progettazione, la
direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed
installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedono la conoscenza
del calcolo infinitesimale...


DIFFERENZA RISCONTRATA: incomprensibile e squisitamente terminologica tra il
"semplice" e il "non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale".
Tuttavia i periti industriali meccanici-elettrici ed affini sono etichettati
a torto ancora oggi della NON CONOSCENZA del calcolo infinitesimale.

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COMPETENZE CHIMICI (sezione A e sezione B):
art. 36, comma 3 c) del DPR 328/2001

  2.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti
nella  sezione  B,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma  2,  restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite
dalla   vigente  normativa,  le  attivita'  che  implicano  l'uso  di
metodologie standardizzate, quali:
    a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla
determinazione  della  composizione  qualitativa o quantitativa della
materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo
procedure   standardizzate   da   indicare  nel  certificato  (metodi
ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);
    b) direzione  di  laboratori  chimici  la  cui attivita' consiste
nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);
    c) consulenze  e  pareri in materia di chimica pura ed applicata;
interventi  sulla  produzione  di  attivita'  industriali  chimiche e
merceologiche;
    d)  inventari  e consegne di impianti industriali per gli aspetti
chimici,  impianti  pilota,  laboratori  chimici,  prodotti lavorati,
prodotti semilavorati e merci in genere;
    e) consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi
di   qualita'   aziendali   per   gli   aspetti  chimici  nonche'  il
conseguimento  di  certificazioni  o  dichiarazioni  di  conformita';
giudizi sulla qualita' di merci o prodotti e interventi allo scopo di
migliorare la qualita' o eliminarne i difetti;
    f) assunzione   della  responsabilita'  tecnica  di  impianti  di
produzione,  di  depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas
tossici,   ecc;   trattamenti   di  demetallizzazione  dei  vini  con
ferrocianuro  di  potassio  secondo  quanto  previsto dal decreto del
Ministro  per l'agricoltura e foreste, di concerto con Ministro della
sanita', del 5 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
236 del 1967;
    g) consulenze   e  pareri  in  materia  di  prevenzione  incendi;
conseguimento  delle  certificazioni  ed  autorizzazioni  di cui alla
legge  7 dicembre 1984, n. 818, e decreto ministeriale 25 marzo 1985,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95
del 22 aprile 1985;
    h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
    i) consulenze  in  materia  di  sicurezza  e  igiene  sul lavoro,
relativamente  agi  aspetti  chimici;  assunzione  di responsabilita'
quale  responsabile  della sicurezza ai sensi del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626;
    l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;
    m) accertamenti  e  verifiche  su navi relativamente agli aspetti
chimici; rilascio di certificato di non pericolosita' per le navi;
    n) indagini  e  analisi  chimiche relative alla conservazione dei
beni culturali e ambientali...

COMPETENZE PERITO INDUSTRIALE (LAUREATO E NON) SETTORE CHIMICO (Non prevista
dalla vigente regolamentazione e rientrante -a tutt'oggi- nell'ambito
meccanico-elettrico ed affine)
art. 16, comma d) del RDL 275

     d) dai periti meccanici elettricisti ed affini la progettazione, la
direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed
installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedono la conoscenza
del calcolo infinitesimale...


DIFFERENZA RISCONTRATA: I chimici hanno usato questa occasione per rifarsi
egregiamente, ai danni di ingegneri e periti industriali, le proprie
competenze, specialmente nel campo degli impianti tecnologici e nel rilievo
fonometrico e elettromagnetico. Complimenti a entrambi i consigli Nazionali
(ingegneri e periti industriali) per essersi fatti beffare in un modo così
elegante.


ULTERIORE CONSIDERAZIONE
Gli ingegneri si sono dati un taglio alla loro polivalenza, fatta eccezione
a chi polivalente lo era già a patto che dichiari di optare per i tre
settori di attività (civile, industriale o dell'informazione).
Chi si abilita all'esercizio della professione di ingegnere dopo l'1
settembre 2001 può optare SOLO per il settore in cui rientra la sua laurea.

CURIOSITA'
Chi conseguirà la nuova laurea triennale (L) ad esempio in ingegneria
edilizia e infrastrutture potrà decidere dove abilitarsi e in quale albo
iscriversi, ovvero:

Sezione B ALBO INGEGNERI iuniores
Albo PERITI INDUSTRIALI Settore edile
Albo GEOMETRI

Naturalmente, nel caso solo caso in cui egli decida di abilitarsi alla
professione di ingegnere ionior (sezione B) potrà usare il titolo di
ingegnere, altrimenti dovrà utilizzare quello di PERITO INDUSTRIALE LAUREATO
o GEOMETRA LAUREATO.

Questa non è una barzelletta, ma il contenuto di questo DPR che bada, come
sempre gli italiani fanno, ALLA FORMA e non ALLA SOSTANZA delle cose.

Chissà cosa ne pensano il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e i
sindacati di categoria.....?

Forse sono io troppo polemico...

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